Il Trust è un istituto giuridico che ha fatto la sua prima comparsa in Itala circa 20 anni fa. Nonostante sia passato un tempo così lungo, nel nostro paese non esiste ancora una legge che regolamenta questo istituto; secondo i trattati dell’Unione Europea quindi, chiunque decida di dare vita ad un trust può regolamentarlo secondo le leggi del paese che preferisce. Nella gran parte dei paesi anglosassoni il Trust è un istituto molto sfruttato, e infatti esiste una precisa legislazione in merito.
Di cosa si tratta
Tramite il Trust è possibile segregare parte dei beni di una persona, rendendoli disponibili per un fine ultimo o per un beneficiario. Si istituisce un Trust ad esempio per mantenere una fondazione benefica, o per creare il patrimonio di una persona disabile o di un minore. Chi istituisce un Trust rinuncia ad alcuni dei suoi beni, anche tutti volendo, per affidarli ad una terza persona, chiamata Trustee, che dovrà amministrarli nel modo migliore, a favore di uno o più beneficiari. I beneficiari potranno godere dei beni del Trust subito, o anche in un periodo designato. Nel caso di un minore, ad esempio, potrà sfruttare i beni del Trust quando raggiungerà una data età. In alcuni casi il beneficiario non potrà mai ottenere il possesso dei beni del Trust, ma ne godrà i frutti; è questo il caso di un disabile, o di una fondazione benefica. Sul sito di Marco Zoppi Finanza si può trovare molto materiale a riguardo.
La segregazione patrimoniale
Il punto cruciale del Trust è la segregazione patrimoniale. Facciamo l’esempio di un singolo cittadino italiano, in possesso di alcuni beni, tra cui più abitazioni, una piccola azienda, fondi di investimento e alcuni altri beni mobili. Nel momento in cui egli istituisse un Trust potrebbe rinunciare a parte del suo patrimonio, ad esempio un’abitazione e alcuni fondi di investimento, per cederli ad un trustee. Costui entrerà in pieno possesso della parte di patrimonio prestabilita, che dovrà amministrare come indicato dal settlor. Nel caso in cui il settlor dovesse avere un dissesto finanziario, dei debiti o addirittura un fallimento, i suoi creditori non potranno accedere ai beni presenti nel Trust, perché nella realtà giuridica non fanno parte del suo patrimonio. Il disponente del Trust, settlor, dovrà però indicare quali siano le finalità del Trust, che quindi continuerà ad essere amministrato dal Trustee fino al raggiungimento di esse.