Se il pignoramento presso terzi si presenta attuato in caso di mancato pagamento di cartella esattoriale, le procedure si presentano leggermente diverse rispetto alla norma. In questo specifico caso, il terzo soggetto implicato deve consegnare le cose, oppure versare le somme di cui è debitore, direttamente all’agente di riferimento. La riscossione deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, come dispone il DPR 602/73 artt.72 e segg.
Questo caso può avvenire nel caso di mancati affitti, per i quali si presuppone una riscossione veloce e si propone di rendere più snella la chiusura dell’atto in corso. Anche il pignoramento presso terzi che interessa lo stipendio viene semplificato con l’avvento del DL 132/2014 (Legge 162/2014), una legge promulgata nel mese di dicembre dello scorso anno che si propone di velocizzare tutte le procedure relative al pignoramento presso terzi.
Per quanto riguarda l’impignorabilità degli stipendi, le procedure si presentano diversificate. Nello specifico, il pignoramento presso terzi di natura classica prevede un pignoramento deciso dal giudice per un importo massimo del quinto dell’ammontare della retribuzione, mentre nel pignoramento esattoriale l’agente per la riscossione può pignorare fino al 10% degli stipendi, indennità o trattamenti di fine rapporto non superiori a 2.500 euro, fino ad un settimo per quelli tra 2.500 e 5.000 euro e fino ad un quinto per quelli superiori a 5.000 euro. Secondo il DPR 602/73 art.72ter, l’ultimo stipendio accreditato sul conto corrente non può mai essere soggetto al pignoramento presso terzi, in base ad una normativa che si propone di salvaguardare le condizioni vitali del soggetto debitore.